Consulente Tecnico per l'infortunistica stradale - Estimo Danni - Ruolo Nazionale N. 4530
Al ruolo dei periti assicurativi possono essere iscritte le persone fisiche che dopo aver superato la specifica prova di idoneità prevista dall'art. 158, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, sono abilitate a svolgere, in proprio, l'attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all'assicurazione obbligatoria.
E' una specializzazione ormai diffusa in tutta Italia, finalizzata a consigliare ed assistere tutti coloro che per qualsivoglia ragione hanno subito un incidente stradale, un'infortunio o in linea generale, hanno subito dei danni per responsabilità altrui.
Generalmente per avvalersi di un consulente tecnico di parte si pensa di dover sostenere un costo aggiuntivo, mentre invece gli oneri relativi rientrano nei costi di gestione del sinistro, ed il relativo costo è a carico dell'assicurazione. Il danneggiato che non ha conoscenze tecniche specifiche, ha diritto di avvalersi di un consulente tecnico di fiducia per valutare la corretta entità del danno subito. Laddove l'offerta risultasse non congrua alle aspettative, verrà valutata la possibilità di proccedere in via giudiziale contro l'assicurazione.
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